Green Pass. Ugl, per i dipendenti delle aziende il tampone sia gratuito

I lavoratori privi di green pass operanti nel settore pubblico e privato della categoria degli Autoferrotranvieri non possono sostenere il costo del tampone per garantirsi il posto di lavoro. Chiediamo ai vertici delle aziende del pubblico e del privato la compiuta applicazione dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs 81/2008. A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia e Giuseppe Scannella, Segretario regionale Ugl Autoferro, in merito all’entrata in vigore della norma che dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n.87. Con l’entrata in vigore di tale norma, a partire dal prossimo 15 ottobre, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro,
tutti i lavoratori, del pubblico e privato non vaccinati, per poter svolgere l’attività lavorativa, dovranno sottoposti al tampone antigenico rapido, ai fini del possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass), che dovrà essere esibita su richiesta del datore di lavoro. La richiesta Ugl del tampone gratuito per il lavoratori – chiariscono – è dettata dal fatto che in base al Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127 il green pass, per accedere ai luoghi di lavoro, è una misura per la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e che l’articolo 15, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 chiarisce che <<Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori >>. Il Legislatore chiaramente ha posto a carico del datore di lavoro l’onere del costo del tampone motivo per cui abbiamo formalizzato la richiesta a tutte le aziende del Trasporto pubblico locale e non di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza che con chiarezza pone in capo al datore di lavoro i costi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Del resto il Datore di Lavoro, come chiariscono gli articoli 271 e correlati del D. Lgv. 81/2008, è responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi e negli ambienti di lavoro anche in riferimento ai mezzi e dispositivi idonei da approntare per il contrasto alla diffusione di agenti patogeni, virus e batteri, al fine di evitare, in assenza di linee guida apposite, alee discriminatorie tra gli stessi – concludono Messina e Scannella - e si dovrà contestualmente prevedere la possibilità di effettuare i tamponi, per accesso ai luoghi di lavoro, per il personale, che per qualche motivo, legato ovviamente a questioni di privacy, non possa ricevere la somministrazione vaccinale.

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