Interpellanza BARTOLOZZI

Interpellanza BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO, GERMANA’, SCOMA, SIRACUSANO - Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Per sapere - premesso che: come noto l'obbligo di partecipazione delle Regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dall'art.117Cost, come modificato dalla l.cost.n.3/2001, ed è più puntualmente sancito dalla previsione dell'art.119Cost.
- novellato insieme agli artt. 81 e 97 dalla l.cost.n.1/2012 - che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica; nel delineare il nuovo assetto della contabilità pubblica, la normativa di riforma dell’art.81Cost. ha previsto che il “ricorso all’indebitamento è consentito” soltanto al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, “al verificarsi di eventi eccezionali”; la stessa l.cost.1/2012 all’art.5 sancisce che la legge rinforzata prevista dall’art.81, sesto comma Costituzione deve disciplinare, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, la definizione “delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 81, secondo comma Cost., al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo e il superamento del limite massimo degli scostamenti negativi cumulati, sulla base di un piano di rientro” (lett. d), nonché “le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali” (lett.g); con riguardo agli eventi eccezionali l'art.6l.243/2012 ha precisato che per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento UE debbono intendersi, tra l’altro, eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie, nonché ...“le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese”; il medesimo articolo stabilisce, altresì, la procedura per fronteggiare tali eventi eccezionali, disponendo che il Governo, qualora a causa di essi ritenga Utilizzate 797 parole su un massimo di 800 Interpellanza indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico; con delibera del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 è stata approvata la relazione aggiuntiva di integrazione a quella già approvata al Parlamento per l’anno corrente ai fini dell’autorizzazione, da parte del Parlamento, a ricorrere, ulteriormente, all’indebitamento aggiuntivo rispetto a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento 2020, incrementato di 13,75 miliardi € (pari a circa 0,8%), da impiegare nel corso dell’anno 2020; con le Relazioni del 5 ed 11 marzo risulta attivato il procedimento previsto dalla normativa richiamata relativo all’indebitamento; non risulta avviata alcuna iniziativa relativamenteal sostentamento dei “livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali” e pur a fronte di previsioni normative che ancora stabiliscono un pesante contributo al risanamento della finanza pubblica da parte delle Regioni (ad esempio per la Sicilia di 1.001.000.000 di euro); contributi che se direttamente e pacificamente conseguenti alla disciplina richiamata oltre alla ratifica del trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (cd. Fiscal Compact),debbono sicuramente essere riconsiderati nel delineato contesto di revisione dell’indebitamento; in questo contesto finanziario va sottolineato che le Regioni non possono operare in deficit essendo obbligate dalla normativa richiamata al pareggio di bilancio; tale circostanza, in mancanza di correttivi che rimuovano i contributi al risanamento della finanza pubblica ed in un contesto di grave crisi finanziaria, si risolve inevitabilmente in un concreto pregiudizio per i livelli di assistenza e delle prestazioni in presenza di situazioni straordinarie che determinano “rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese” -come quelle conseguenti alla pandemia in atto ed alle misure di chiusura varate dal Governo e dalle Regioni-: Utilizzate 797 parole su un massimo di 800 Interpellanza quale sia il contributo che le singole regioni italiane sono obbligate annualmente a versare allo stato a titolo di concorso alla finanza pubblica; quali urgenti interventi previsti dalla normativa di cui sopra siano adottabili anche per le Regioni; quali misure di riduzione dell’impatto finanziario intendano estendere alla regioni obbligate al concorso finanziario; in caso di risposta negativa, quali misure intendano assumere per garantire livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali

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