Illegittimità costituzionale: la Corte Costituzionale rende giustizia . Dopo nove anni riconosciuto il diritto negato


di Grazia Gulino
“Illegittimità costituzionale” dell'art. 75, comma 1, del DPR 335/1982. È così che si è pronunciata la Corte Costituzionale, rendendo un diritto, per troppo tempo negato, a 16 agenti della Polizia di Stato, operanti presso la Squadra Mobile di Palermo. I fatti risalgono agli anni 2006/ ‘07, quando gli agenti in questione, dopo aver partecipato ad operazioni di rilievo a seguito delle quali sono stati tratti in arresto boss latitanti (tra cui Lo Piccolo e Provenzano), sono stati promossi per meriti straordinari alla qualifica di Vice-Sovrintendenti. Ben presto, però, l’amara sorpresa. Per effetto della norma – art. 75, comma 1, del DPR 335/1982- secondo cui la promozione per meriti straordinari del personale della Polizia di Stato decorre, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico, dalla data dei fatti rilevanti a cui abbiano meritoriamente preso parte gli appartenenti alla Polizia,
contrariamente a quanto, invece, accade per i vincitori dei concorsi interni, la cui nomina retroagisce dal punto di vista giuridico al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la carenza in organico che si è inteso colmare con la indizione del concorso, i 16 poliziotti si sono visti scavalcare nella progressione di carriera da centinaia di giovani colleghi.
Questi ultimi, infatti, appellandosi alla norma di cui prima, dopo aver vinto il concorso interno, hanno ottenuto la retrodatazione della loro nomina ad epoca antecedente rispetto alla promozione degli agenti premiati, acquisendo, così, una
maggiore anzianità di servizio. È a questo punto che i Vice-Sovrintendenti, avendo ritenuto leso un loro diritto, si sono rivolti nel 2011, agli Avvocati Alessandro Scalia ed Antonio Passannanti del Foro di Palermo, per proporre innanzi al TAR Palermo un giudizio per chiedere, in prima battuta, l'accertamento del loro diritto alla retrodatazione della loro nomina in analogia a quanto previsto dalla Legge per i loro colleghi promossi all'esito dei concorsi interni e, in seconda istanza, qualora il Giudice Amministrativo non avesse ritenuto possibile una simile interpretazione espansiva della norma, per chiedere la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale al fine di accertare la conformità a costituzione dell'art. 75, comma 1, del DPR 335/1982. Il TAR, aderendo a questa seconda richiesta degli Avv.ti Scalia e Passannati, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza, (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell'azione amministrativa, (art. 97 Cost.) e, ritenendo la Consulta, fondata la questione di legittimità sotto entrambi gli aspetti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 75 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti. Grande, a questo punto, la soddisfazione per i Vice-Sovrintendenti, che finalmente possono pienamente godere del loro diritto.
“La misura premiale si era paradossalmente trasformata in una vera e propria punizione, - sottolineano i difensori Scalia e Passannanti- che li teneva bloccati in una sorta di ruolo ad esaurimento, composto soltanto da coloro che erano stati promossi per meriti straordinari, senza la possibilità di una
progressione di carriera adeguata e, soprattutto, uguale a quella dei colleghi promossi tramite concorso. Finalmente, i nostri assistiti, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale potranno vedere ricostruita la loro carriera e recuperare il tempo perduto”.

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