Come noto, nella serata del 23.3.2014 ha avuto luogo l’incontro di calcio CATANIA – JUVENTUS, presso lo stadio “A. Massimino” di Catania.

Nel corso della partita un supporter del Catania, residente ad Assoro (EN), rivolgeva a piccoli tifosi juventini ed altri tifosi della Vecchia Signora, provenienti da un centro della provincia ennese, degli epiteti ingiuriosi e minacciosi, intimando gli stessi, dopo averli mal apostrofati, di non tifare per la squadra ospite pena non meglio specificate ritorsioni.
Poiché i fatti di cui sopra sono stati denunciati dalle parti offese presso il Commissariato di P.S. di Leonforte (En), il Questore di Enna ha trasmesso al Questore di Catania, competente per territorio, il relativo carteggio per l’adozione del D.A.SPO. (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive), atteso che il predetto tifoso, con il suo comportamento si è reso responsabile di un episodio di violenza idoneo a porre in pericolo l’Ordine e la sicurezza pubblica in occasione del citato incontro di calcio, ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modifiche, considerata la probabile reazione degli altri tifosi presenti sugli spalti, oltre ad aver creato un metus nei minori; per quanto sopra, il Questore di Catania ha disposto il divieto di accesso, per il periodo di anni TRE, in tutti i luoghi ove si svolgono competizioni calcistiche della società Catania CALCIO, nonché in tutti gli stadi o altri impianti sportivi in occasione di eventi calcistici del Catania, della Nazionale Italiana, della Nazionale Italiana Under 21, delle squadre che militano nei Campionati di serie “A” e “B”, della LEGA Pro 1 ^ e 2^ Divisione, “D”, Lega Nazionale Dilettanti.
Allo stesso è stato imposto, altresì, per la durata di un anno di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. di Leonforte al 10° minuto ed al 40° minuto di ogni tempo di tutti gli incontri casalinghi disputati dal “Catania”; per gli incontri in trasferta, invece, dovrà comparire personalmente presso il citato Commissariato al 15° del primo e del secondo tempo.
L’obbligo di comparizione è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Catania, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
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