IV Commissione Ars, approvato il Ddl che recepisce il nuovo codice dei contratti pubblici Savarino: «Emendamento di FdI valorizza le piccole e medie strutture professionali e i giovani di talento»

«È stato approvato dalla Quarta Commissione dell'Ars il ddl di iniziativa governativa che recepisce il nuovo codice dei contratti pubblici». Ne dà notizia Giusi Savarino, deputata regionale di Fratelli d'Italia, sottolineando anche «l'ottimo lavoro dell’assessore Alessandro Aricó e dal Dipartimento regionale Tecnico. Già la settimana prossima il ddl è calendarizzato in Aula e ci auguriamo che si proceda speditamente affinché possa applicarsi prima possibile». Via libera anche all'emendamento del gruppo all'Ars di FdI, prima firmataria la stessa Savarino: «È stato pensato per valorizzare, finalmente, le piccole e medie strutture professionali e i giovani di talento che per troppo tempo sono stati esclusi dalle pratiche di accesso ai bandi perché privi dei requisiti economici e di fatturato. Un'iniziativa, la nostra, che ha ricevuto anche l'apprezzamento degli Ordini professionali tecnici».
L'emendamento prevede che “nei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, i requisiti economici-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o, in alternativa- con adeguata motivazione- da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto”. Per i requisiti di capacità tecnica e professionale conterà “avere eseguito nei dieci anni precedenti contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati”. Nei concorsi di progettazione, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e di idoneità professionale alla data di iscrizione al concorso presentazione del progetto, il vincitore può dimostrare il possesso dei requisiti speciali “a valle della proclamazione, nella fase di affidamento dei successivi servizi di architettura e ingegneria, tramite costituzione di un raggruppamento temporaneo di soggetti di cui all'articolo 66 comma 1, purché non abbiano partecipato al concorso, oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento”. Infine, “se è previsto l'affidamento dei livelli successivi della progettazione, il bando deve prevedere i requisiti speciali richiesti al vincitore”.

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