Beni culturali, Scarpinato: «Nostro compito è proteggere in modo rigoroso il patrimonio dell'Isola. Nessuna concessione al cemento e nessuna negoziazione dei vincoli»

Nessun declassamento automatico delle aree tutelate, vincoli non negoziabili e supremazia del paesaggio sull'urbanistica oltre che pieno riconoscimento del ruolo delle Soprintendenze. L'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana chiarisce la questione dei Piani paesaggistici d'ambito della Regione e precisa i contenuti del decreto assessoriale n. 25/GAB del 10 giugno 2026 per smentire le voci diffuse sui vincoli e l'inversione della gerarchia delle norme a favore dell'urbanistica. «Il provvedimento nasce su input dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e del dipartimento regionale per garantire una rigorosa standardizzazione, chiarezza e allineamento nei contenuti prescrittivi di tutti i Piani paesaggistici d’ambito della Regione, risolvendo dubbi interpretativi. - dice l'assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato - L'assessorato prosegue con determinazione il suo mandato che è quello di proteggere in modo rigoroso il patrimonio dell'Isola, dotando l'amministrazione di norme trasparenti. Nessun arretramento sui vincoli, ma strumenti chiari capaci di bilanciare la tutela assoluta del paesaggio con l'indispensabile adeguamento delle infrastrutture pubbliche strategiche al servizio della comunità siciliana».
Secondo quanto precisa una nota tecnica dell'assessorato "è destituita di ogni fondamento l'idea che le aree di massima tutela possano essere automaticamente declassate qualora uno strumento urbanistico ne preveda una destinazione edificatoria. L'attribuzione del livello di tutela 1 alle zone A, B, C, D e alle aree ex Asi non è una deroga per favorire nuove costruzioni future, ma riguarda esclusivamente le porzioni di territorio interessate da piani attuativi o regolatori già convenzionati e adottati alla data di adozione del Piano Paesaggistico. La misura mira unicamente a permettere l'adeguamento normativo, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza, di insediamenti urbani e industriali preesistenti e già pianificati nel passato". L' assessorato sottolinea anche che viene rispettata la gerarchia delle norme: il decreto, infatti, "ribadisce che gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare le aree tutelate (Livelli 2 e 3) a usi diversi da quelli prescritti dal piano paesaggistico. È fatto, inoltre, assoluto divieto di adottare varianti agli strumenti urbanistici per realizzare programmi costruttivi in verde agricolo. A smentire definitivamente ogni presunto automatismo di declassamento, il decreto stabilisce un'esplicita clausola di salvaguardia: con il livello di Tutela 1 sono fatte salve le prerogative autorizzatorie della competente Soprintendenza. In ogni caso, valgono le disposizioni più stringenti previste per i Paesaggi locali, prevalenti rispetto alle norme di carattere generale dell’art. 20 e del Titolo V modificati dal D. A. n. 25/2026". In ordine all’attribuzione di discrezionalità amministrativa a cura dell'Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio, l'assessorato precisa nella nota che "la valutazione 'caso per caso' non riguarda l'edilizia privata, ma è riservata esclusivamente alle opere strategiche di interesse pubblico di livello almeno regionale (reti idriche, trasporti, reti di telecomunicazione ed energia), come del resto già previsto dai Decreti cd. Tusa del 2019. L'Osservatorio, inoltre, non gode di un potere decisionale arbitrario, ma si esprime previa imprescindibile relazione tecnica istruttoria della competente Soprintendenza".

Nessun commento:

Posta un commento