Incentivi al lavoro, per Cga assenza del parere sui decreti assessoriali non è causa autonoma di illegittimità. Schifani: «Certezza per imprese e lavoratori»

Il parere preventivo del Consiglio di giustizia amministrativa non è obbligatorio per i decreti assessoriali o interassessoriali adottati sulla base di specifiche disposizioni di legge regionale, salvo che sia la stessa legge a prevederne espressamente l’acquisizione. La sua mancanza, pertanto, non determina di per sé l’illegittimità dell’atto. È il principio affermato dalle Sezioni riunite del Cga per la Regione Siciliana con il parere definitivo n.191 del 2026, reso nell’adunanza del 2 luglio e trasmesso il 29 luglio, in risposta a una richiesta formulata dall’assessore regionale all’Economia e inoltrata dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.
La questione era sorta a seguito di un passaggio incidentale contenuto nel precedente parere interlocutorio n.138 del 2026, riguardante la rimozione del limite del "de minimis" nell’applicazione della misura da 150 milioni di euro che disciplina gli incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato previsti dall’articolo 1 della legge regionale di Stabilità per il triennio 2026-2028. Per evitare incertezze interpretative potenzialmente estensibili a numerosi provvedimenti regionali e ai procedimenti di spesa già avviati, l’assessorato dell’Economia aveva chiesto al Cga di chiarire se i decreti attuativi emanati dagli assessori dovessero essere necessariamente sottoposti al suo parere preventivo.Il Cga, accogliendo la richiesta dell’assessorato di pronunciarsi a sezioni riunite considerata la massima importanza della questione, ha stabilito che la natura regolamentare di un atto deve essere accertata sulla base del suo contenuto sostanziale, indipendentemente dalla denominazione utilizzata. Ha però chiarito che l’articolo 9 del decreto legislativo n.373 del 2003 rende obbligatorio il parere soltanto per i regolamenti del “governo della Regione”, cioè quelli emanati dal presidente previa deliberazione della giunta, e non anche per i decreti assessoriali, salvo un’espressa disposizione legislativa in tal senso.
La mera omissione del parere, afferma quindi il Cga, non produce alcuna autonoma illegittimità del decreto assessoriale.
«Si tratta di un chiarimento importante – dice il presidente della Regione Renato Schifani – che rafforza la certezza dell’azione amministrativa e tutela l’affidamento delle imprese e dei lavoratori. Gli incentivi alle assunzioni restano operativi e la Regione prosegue nell’attuazione di uno dei principali interventi della nostra politica economica. Abbiamo destinato 600 milioni di euro nel triennio alla creazione di lavoro stabile e agli investimenti produttivi e intendiamo garantire che queste risorse raggiungano rapidamente il sistema economico siciliano».
Le due misure previste dagli articoli 1 e 2 della legge di Stabilità dispongono complessivamente di 200 milioni di euro all’anno: 150 milioni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a termine e 50 milioni per le assunzioni collegate a nuovi investimenti produttivi. Per l’annualità 2026 la piattaforma telematica gestita da Irfis-FinSicilia resterà aperta fino alle ore 12 del 31 dicembre.
«Abbiamo investito tempestivamente il Cga della questione – sottolinea l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino – perché un dubbio interpretativo, anche se formulato incidentalmente, rischiava di estendersi a una pluralità di provvedimenti e di generare incertezza nell’attività amministrativa. Il parere elimina il dubbio specifico: per i decreti assessoriali l’acquisizione del parere non è obbligatoria e la sua omissione non costituisce un vizio autonomo. Il Cga ha inoltre confermato che le leggi regionali vigenti devono essere osservate e applicate fino a quando non intervenga un’eventuale pronuncia della Corte costituzionale. Accoglieremo, al tempo stesso, l’indicazione relativa alla necessità di rendere pienamente coerente con lo Statuto l’esercizio futuro della potestà regolamentare».
Il nuovo pronunciamento si affianca al parere n.154 del 17 giugno scorso, con il quale il Cga aveva accolto la prospettazione dell’assessorato dell’Economia, ravvisando la sussistenza, nella Regione Siciliana, dei requisiti di autonomia istituzionale e procedurale individuati dalla giurisprudenza europea nei casi Azzorre e Paesi Baschi, che consentono di considerare compatibili con il diritto europeo gli incentivi regionali concessi oltre il regime “de minimis”.

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