TRAPANI - 30 ottobre 2017 - Mancata adesione al "Co-Marketing" - Le motivazioni del Commissario Straordinario

Con un'apposita nota inviata, questo pomeriggio, al Presidente dell'Airgest, al Presidente del Distretto Turistico, al Prefetto, ai Sindaci della Provincia, al Presidente della Camera di Commercio e al Presidente di Sicindustria, il Commissario Straordinario del Comune di Trapani ha comunicato la sua decisone in ordine alla partecipazione di questo comune alla iniziativa di "co – marketing" finalizzata ad accrescere i flussi turistici nella provincia di Trapani. Si precisa nella nota che lo scopo finale dell' iniziativa, e cioè l'incremento delle presenze turistiche, è in sé pienamente condivisibile e meritevole di approvazione, tenuto conto della essenziale importanza della attività economica legata al turismo nella nostra provincia. E tuttavia la nota aggiunge che in questo, come in ogni altro caso di risultati da raggiungere attraverso la esplicazione di attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, sottoposta come tale a rigida normativa e rigorosi controlli, tanto più quando riguardi la erogazione di risorse finanziarie, la valutazione di efficacia del fine non può prescindere dalla doverosa considerazione relativa al mezzo prescelto per conseguire detto fine. Nella nota si riepilogano poi taluni elementi di non con divisibilità dell'iniziativa. In primo luogo il fatto che, per la programmata stipula di un contratto di "marketing", e cioè di un contratto di promozione turistica, diretto alla esecuzione di una serie di attività intese a sollecitare l'interesse di potenziali turisti rispetto alla provincia di Trapani, si pongano quali controparti interessate al contratto stesso, non già, come sarebbe stato fisiologico e normale, aziende operanti nel settore della pubblicità, ma tre compagnie che gestiscono linee di trasporto aereo e che verosimilmente (il particolare non è noto) non includono la attività di promozione pubblicitaria in favore di terzi nel loro statuto societario. Se ciò fosse vero, potrebbe fondatamente ipotizzarsi che il reale scopo della iniziativa sia non già la promozione pubblicitaria, ma il trasporto, e cioè l'offerta ai potenziali turisti di una serie di agevoli opportunità di raggiungere l'aeroporto di Birgi mediante adeguati voli "low cost" predisposti dalla compagnia aerea contraente quale corrispettivo delle erogazioni finanziarie ricevute. Ne conseguirebbe, a parte ogni altra considerazione sulla legittimità in sé di tale rapporto negoziale, una seria divergenza della causa reale del contratto rispetto alla causa apparente che non può trovare ingresso in una attività regolata da norme pubblicistiche, come tali fortemente limitative della autonomia privata. Inoltre se si valuta, come pure è doveroso fare, la efficienza del percorso prescelto, in termini di costi – benefici, emerge con evidenza il fatto che comunque, a fronte degli ingenti oneri economici gravanti sugli enti territoriali sottoscrittori dell'accordo, non vi è alcuna certezza in ordine alle contropartite ottenute in termini di flussi turistici, e soprattutto non risulta prevista alcuna forma di corrispettività fra oneri e risultati. Infatti, da una parte, il contraente incaricato di realizzare il marketing assume una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato e dall'altra non sembra che sia prevista alcuna decurtazione del compenso nel caso che il numero di passeggeri in arrivo nell'aeroporto di Birgi nel periodo considerato dovesse divergere in negativo rispetto alle aspettative. Ciò sembra ricavarsi dall'inciso finale della nota 25/10/2017 Prot. 0001203/17 di Airgest che rinvia bensì alle "canoniche misure" previste dalla legislazione sui pubblici appalti a garanzia delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, ma nulla dice circa la decurtazione del compenso in caso di parziale insuccesso della azione promozionale, elemento questo che era stato oggetto di una specifica richiesta di informazioni. Il punto rilevante non è il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma la carenza di un meccanismo che garantisca equilibrio e corrispettività fra le onerose erogazioni di fondi pubblici ed i benefici attesi. Conclude la nota che, se lo scopo perseguito è utile e condivisibile, il mezzo prescelto presenta ineliminabili elementi di dubbio che, all'esito di un percorso informativo condotto nel rispetto del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici, rendono improponibile la attuale partecipazione alla iniziativa da parte del Comune di Trapani. Ed ancora che, pur con rammarico e nella consapevolezza dell'importanza che l'Aeroporto di Trapani Birgi rappresenta per lo sviluppo economico del territorio, il Commissario Straordinario comunica che, allo stato, non risulta possibile l'adesione del Comune di Trapani alla sottoscrizione dell'accordo di "co – marketing" nella sua forma attuale, fermo restando il già manifestato e perdurante interesse dell' Amministrazione, nel caso di una sostanziale ristrutturazione del percorso negoziale, tale da eliminare ogni perplessità, rispetto a valide iniziative idonee ad incrementare le presenze turistiche nel territorio.

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