COMUNICAZIONE DI STRALCIO DDL N. 231/A “DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E CORRETTIVE PER L’ANNO 2018. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE”

PRESIDENTE. Comunico che questa Presidenza, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento interno, ha deliberato di stralciare dal disegno di legge n. 231/A “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, espungendole dal testo, le disposizioni che seguono:

- gli articoli 19, 24 commi 4 e 5, 29 comma 2, 35 comma 8, 107 e 116, in quanto presentano profili di incostituzionalità.

- l’articolo 88, in quanto la materia deve essere affrontata in un apposito disegno di legge organico da approvare con procedura rinforzata a maggioranza assoluta dei membri dell’Ars, in ossequio all’articolo 13 bis dello Statuto che recita: “Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale sono disciplinati l’ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo”. 

- gli articoli 1 comma 5, 16 comma 7, 22, 23, 33 comma 5, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 e 77 in quanto recano per la copertura finanziaria il riferimento a fondi extraregionali, sia nazionali sia comunitari, e pertanto necessitano della opportuna verifica di compatibilità con le finalità e le procedure di spesa dei fondi richiamati. Riguardo a tali articoli, si invita la Commissione “Bilancio” a voler formulare un’unica norma con valenza programmatica che ricomprenda gli interventi in essi contenuti, distinguendo tra fondi nazionali e fondi comunitari. 

- l’articolo 61 in quanto prevede un contributo a un destinatario di natura privata specificamente individuato; saranno prese in considerazione eventuali riscritture ad opera della Commissione Bilancio volte a superare possibili censure di incostituzionalità.

- l’articolo 79, salva la possibilità di una riscrittura che consenta di superare i dubbi di costituzionalità.

Si comunica, altresì, che le seguenti disposizioni, pur rimanendo nel testo, saranno tuttavia stralciate se il Governo o la Commissione, secondo le rispettive competenze, non provvederanno ad una loro riformulazione nei termini di seguito indicati:

- articolo 8, “Interventi per la prima casa”, in merito ai requisiti per accedere al beneficio nonché alle modalità di attuazione della norma;

- articolo 78, “Tutela per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo” (PIP), comma 6, affinché sia garantito il non ampliamento del bacino; 

- articolo 87, “Zone franche per la legalità”, al fine di prevedere l’intesa con il Ministero dell’interno;

- articolo 89, “Norme in materia di consorzi agrari”, per verificare la possibilità di mantenere la norma nell’ambito di un’interpretazione autentica;

- articolo 97, “Definizione delle sedi farmaceutiche” per verificare la possibilità di una riformulazione del testo che superi le criticità di ordine costituzionale in materia di tutela della libera concorrenza.




(Comunicato nella seduta n. 39 del 24 aprile 2018)

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