Per il quarto anno consecutivo su cinque i pescatori della pesca a strascico soci lavoratori di cooperative imbarcati con la legge 250/58 (retribuzione alla parte) saranno costretti al fermo obbligatorio del natante su cui lavorano senza poter percepire un solo EURO.
L’unico anno in cui si riuscì a compensare con un indennità il fermo dei pescatori di cui sopra fu il lontano 2010, con l’allora Ministro On. Saverio Romano e con il famoso e dimenticato art. 54 Bis del D.L. n. 78 del 2010 che nacque per far fronte alla crisi che era in atto nel settore della pesca marittima e che garantiva in caso di sospensione dell’attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore di cui all’ articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 sia agli armatori imbarcati su navi da pesca che ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.
Oggi più che mai il D.L. sarebbe indicato ed utile visto la crisi ancora maggiore del settore.
L’arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema strascico e/o volante per l’anno 2013 disposto con il D.M 11 luglio 2013 - (GU Serie Generale n.167 del 18-7-2013) all’art. 1 recita:
“In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a
copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.”
A priori il D.M. 11 luglio 2013 ci appare discriminante nei confronti della categoria di pescatori imbarcati su navi da pesca che sono soci lavoratori di cooperative della piccola pesca poiché gli stessi non possono usufruire per tipologia di contratto di lavoro al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga ed in automatico gli stessi sono esclusi dalle indennità, ma obbligati a non lavorare poiché il fermo non è imputabile alla volontà dell’armatore
A Trapani le unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema strascico sono 30 e di queste il 50% non potrà accedere al trattamento previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga. In buona sostanza 50 pescatori o 50 famiglie per un mese rimarranno senza “stipendio”.
La vicenda è già stata sollevata e discussa in ambito locale con il Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani cui gli operatori si sono rivolti e che ha compreso perfettamente la problematica.
I pescatori, addirittura, non intenderebbero effettuare il fermo e la nostra O.P. che rappresenta buona parte di loro ha chiesto al Ministro delle Politiche Agricole, di tenere in considerazione la vicenda e di poter provvedere a risolvere la situazione che potrebbe causare delle spiacevoli ripercussioni sul settore.
Sarebbe importante attendersi un intervento simile a quello realizzato nel 2010 e che prevedeva per tutti i pescatori la possibilità di non sospendere la loro attività senza essere retribuiti.
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