Interrogazione a risposta scritta BARTOLOZZI, SIRACUSANO- Al Ministro della giustizia

Interrogazione a risposta scritta BARTOLOZZI, SIRACUSANO- Al Ministro della giustizia - Per sapere - premesso che: durante l’esame del decreto CuraItalia, risulta presentato un emendamento governativo a mente del quale «12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di sog- getti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difen- sori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei si- stemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimen- to dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I di- fensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelati diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza dì convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando di- sponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle moda- lità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'i- dentità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, del codice di procedura penale o di vi- starlo, ai sensi dell'articolo 483; comma 1, del codice di procedura penale”; il distanziamento sociale necessario a fronteggiare la pandemia prelude a sperimentare il processo a distanza, generalizzando quel che adesso è normato in via eccezionale e residuale per il dibattimento riservato agli imputati detenuti dall’art. 146bis norme att. c.p.p.; ma, in disparte la questione di legittimità costituzionale relativa ai poteri conferiti al Dirigente DGSIA, sorgono evidenti perplessità su chi accerterà l’identità dell’imputato, come si acquisirà la prova documentale e come potrà il giudice valutare la genuinità di un documento non disponibile nella sua materialità, come sarà articolata la cross examinatio, quali saranno le modalità di verbalizzazione, come sarà garantita la segretezza della camera di consiglio, specie nei procedimenti collegiali, cosa accadrà in caso di interruzione dei collegamenti virtuali, rinnovazione o no, chi gestirà apertura e chiusura dei microfoni da remoto; in gioco ci sono diritti e garanzie costituzionali-: quali iniziative il Ministro intenda intraprendere al fine di risolvere le criticità procedimentali riportate in premessa. 560

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