Scarcerato il dott. Nicolò Ippolito, elementi insufficienti per l'accusa di estorsione

Il Dott. Nicolò Ippolito, arrestato nella flagranza del reato di estorsione- secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dalla Guardia di Finanza - è stato scarcerato in ottemperanza al provvedimento reso il 5 luglio 2019 dal GIP presso il Tribunale di Palermo (Nr. 7762/2019 RG NR – 6123/12 RG GIP) con cui è stato disposto il rigetto della richiesta di misura cautelare e l’immediata liberazione. In relazione alla vicenda l'avvocato Veronica Petrella, difensore del Dott. Ippolito, evidenzia quanto segue: “Ebbene, analizzati gli atti ritiene questo giudice che il quadro indiziario non sia sufficientemente univoco per affermare adesso, all’esito della riflessione unitaria di tutti gli elementi offerti dal PM, che Ippolito Nicolò abbia agito per estorcere a Zummo una somma non dovuta. 


Vi sono al contrario sufficienti elementi per ipotizzare ragionevolmente che la pretesa di denaro avanzata dall’Ippolito sia riconducibile: 
1) alla somma di circa 23.000,00 euro dovuta a GDM da Zummo in quanto subentrato a Laboratori Riunti Graziano Capuano Scarl siccome cristallizzata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo il 31 marzo 2019, definitivamente esecutivo il 6 giugno 2019 (cfr. provvedimenti depositati nel corso dell’interrogatorio di garanzia); 
2) alla pretesa risarcitoria avanzata dall’Ippolito nei confronti di Karol Lab per aver causato con i diversi contenziosi amministrativi, fino adesso infondati, il congelamento del budget riconducibile al GDM in relazione alla quota di competenza del ramo d’azienda ceduto per non aver rispettato la normale procedura di trasferimento del laboratorio di analisi con preavviso di sei mesi come previsto dall’art. 12 dello statuto di GDM. Preavviso che se rispettato avrebbe consentito a GDM di utilizzare quel budget almeno per quell’ulteriore periodo di tempo. 
Il fatto che il rilascio del nulla osta fosse programmato come contestuale al pagamento di tali poste debitorie non costituisce dato estorsivo … Il pagamento di quelle somme non corrispondeva ad una pretesa abusiva, ontologicamente ingiusta e predatoria di Ippolito. Tutti gli atti di indagine danno atto della sua ferma convinzione di aver subito, non lui ma la GDM, un danno di “non poco conto” e segnalato la sua fermezza a negoziare l’indennizzo per aver perso almeno cinque mesi di attività riconducibili al ramo d’azienda ceduto … oltre che riconducibili al credito certo, liquido, esigibile non contestabile perché ormai oggetto di ingiunzione definitiva … E del resto del pagamento di quell’indennizzo e della riscossione di quel credito Ippolito aveva parlato con i colleghi del CDA, tanto che l’assegno sequestrato risulta intestato alla società consortile e non a lui …”.









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