Dalla sospensione delle lezioni in tutta Italia alla chiusura di cinema e teatri: in dettaglio il "decreto" del Premier

Tutto quello che c’è da sapere sul Dpcm firmato da Conte per contenere l’emergenza Coronavirus in Italia.
Dalle lezioni sospese nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo comprese le Università al divieto di eventi di qualsiasi natura pubblici o privati che creino affollamento. E poi ancora  rinvio di congressi e convegni in cui è coinvolto il personale sanitario e  manifestazioni sportive solo a porte chiuse.Sono queste in breve alcune misure adottate la cui forma definita è giunta nel tardo pomeriggio di ieri.
Scendiamo nel dettaglio di un provvedimento che dovrebbe limitare il sovraccarico delle strutture sanitarie cercando di contenere l’ espandersi de virus.


Stop a manifestazioni ed eventi
"Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Sport a porte chiuse
"Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d" ovvero il rispetto di norme igieniche.

Scuole e università chiuse, la didattica a distanza
"Limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza". Sospesi anche i 
 viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

Certificato per le assenze
"La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti".

Didattica a distanza
"I dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".

Assenze ed esami
Le assenze maturate dagli studenti a causa dell'emergenza Coronavirus "non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni".

Per quel che riguarda le modalità di lavoro. Previsto
 per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti".

Il sistema di tutela della salute e del contenimento del virus ha preso in considerazione anche le carceri. E' stata prevista la presenza di presidi sanitari nelle carcerielaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, tenendo conto anche dei nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni sino al termine dello stato di emergenza".

Tra le righe del decreto sono contenuti anche dei consigli per gli anziani.
"E' fatta espressaraccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati.
E poi ecco dei punti dedicati a coloro che provengono dalle zone rosse.Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato" nelle zone rosse "deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta".

Previste delle norme anche da parte degli operatori sanitari in caso di quarantena.
L'operatore di sanità pubblica si legge e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione".

Per quanto riguarda la parte burocratica, ovvero la all’Inps in caso di quarantena.

“L'operatore di sanità pubblica "informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini Inps (circolare Inps Hermes 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020)". In caso" di necessità di certificazione ai fini Inps per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'Inps, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena,specificandone la data di inizio e fine".

Infine ecco quali sono le “misure di quarantena”
"L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi".
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza". La mascherina chirurgica va indossata solo da chi manifesta sintomi.



























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